Quello del consenso informato è, sotto il profilo giuridico, sempre un argomento attuale, ancora non del tutto recepito dalla classe sanitaria. Nonostante sia stata finalmente emanata una legge in materia (la n. 219/2017) e la Suprema Corte di Cassazione sia stata recentemente molto chiara ed uniforme nelle sue pronunzie. Sulla materia, con l'ordinanza decisoria n. 39084/21, la Sesta Sezione civile della Suprema Corte ha pronunciato un importante ulteriore principio di diritto. Questa ordinanza ha un rilievo importante: afferma che non vi è necessità di consenso informato per differire un intervento già deciso ed approvato. In buona sostanza, il paziente non va di nuovo consultato. Laddove ci sia la necessità di rinviare l'operazione la decisione spetta esclusivamente al medico. Nel merito della vicenda, un paziente aveva citato in giudizio la Asl e il medico, difesi dall'Avv. Paolo Vinci, ritenendo che i due interventi ai quali si era sottoposto fossero stati eseguiti male, per via dei postumi e della mancata guarigione. La domanda era stata respinta perché parte attrice non aveva provato il nesso di causa tra i malesseri residuati e l'operato medico. Inoltre, secondo la Corte d'Appello di Milano, non è stata provata la rilevanza della mancata informazione circa il primo intervento. Ottenute due sentenze contrarie, l'attore ha denunciato, alla Corte di Cassazione, la violazione delle regole in tema di consenso informato: a suo dire, i giudici di merito avevano escluso la rilevanza all’acquisizione del consenso, ritenendo che il paziente non avesse provato cosa avrebbe deciso se fosse stato compiutamente informato. Secondo i Supremi Giudici, il motivo di impugnazione è infondato perché “postula che vi sia diritto a informazione per il differimento di un intervento: è atto, questo, che non implica trattamento sanitario, ma per l'appunto, un suo di'erimento. Né può dirsi che vi sia diritto di dare consenso alla non esecuzione del trattamento, ossia che, pur avendo prestato il paziente consenso per l'intervento debba poi essere nuovamente consultato se si rende necessario di'erirlo o non eseguirlo: si tratta infatti di una decisione, quest'ultima, la quale, anche ove dipenda da scelta terapeutiche, è rimessa alla scienza del medico. Il paziente può assentire o consentire a un trattamento sanitario ma non già pretendere che ne venga e'ettuato uno ove ritenuto non necessario dal medico. Né ha senso un consenso informato al differimento di un intervento già deciso e assentito”. La Suprema Corte ha, quindi, posto definitivamente una pietra tombale sulla vicenda e sulla questione di diritto, divenuta oramai invalicabile.
In qualità di Segretario Nazionale della Società italiana Dermatologia Legale e Forense (SIDeLF), l'Avv. Paolo Vinci è intervenuto nel corso del 1° Congresso Nazionale Online AIDA, relazionando su "La difesa dei medici in prima linea contro il Covid-19".
Dopo i Congressi AIDA di Bari 2007, Riccione 2008, Trieste 2009, Torino 2010, Taormina 2011, Villasimius 2012, Roma 2017 e Riccione 2018, la partecipazione anche al primo importante evento telematico organizzato da AIDA. Continuità ed evoluzione di una storia senza fine.
Nell'ambito del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, richieste dall'Avvocato Paolo Vinci tutte le maggiori somme necessarie ad ottenere l'integrale risarcimento del danno subito dal minore e dalla sua famiglia, gravemente segnati da quanto occaduto in occasione del parto.
In primo grado, il Tribunale di Pisa aveva già condannato l'Azienda Sanitaria a pagare alla famiglia circa 2 milioni di euro.
Sentenza milionaria di malasanità vittoriosa conseguita in primo grado, dinanzi al Tribunale di Pisa, dallo Studio Legale Paolo Vinci & Associati. Purtuttavia, non riconoscendo il maggior danno, per 2,5 milioni di euro, relativo alla sola assistenza di cui necessita il bambino segnato sin dalla nascita, ha reso opportuno l'appello incidentale dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze per ottenere l'integrale risarcimento del danno in favore del minore e della sua famiglia, gravemente danneggiati.
Tra la Legge n.194/1978 ( Interruzione volontaria della gravidanza) e la Legge n.40/2004 ( Procreazione medicalmente assistita)
- Lo statuto giuridico dell’embrione e i diritti del concepito - La legge n. 194/1978: disciplina normativa ed evoluzione giurisprudenziale - Il danno da nascita indesiderata - La legge n. 40/2004: disciplina normativa ed evoluzione giurisprudenziale
Orientamenti giurisprudenziali di merito: Tribunale di Milano Tribunale di Verona Tribunale di Venezia Tribunale di Benevento Tribunale di Foggia Tribunale di Lecce Tribunale di Marsala Tribunale di Bergamo Tribunale di Lodi Tribunale di Brescia Tribunale di Roma
Consenso informato Danno differenziale Azione di rivalsa Personalizzazione del danno Danno da perdita del rapporto parentale Danno terminale Onere della prova e nesso causale Perdita di chance Retroattività della legge Balduzzi