Un confronto tecnico organizzato dal Dipartimento di Diritto Sanitario dell’Università Meier di Milano e moderato dall’avv. Paolo Vinci con i saluti iniziali della prof.ssa Dea D’Aprile (Magnifico Rettore Università Meier di Milano) e la partecipazione del dott. Vincenzo Ciamponi (Direttore Generale ASL Pescara già Direttore Amministrativo a Treviglio), con esperienza specifica veste di direttore amministrativo prima e di direttore generale poi, in due aree (Bergamo Ovest e Pescara) definite rosse, certamente tra le più calde della Penisola.
Inagurazione dell'Anno Accademico 2017/18 dell'Università Medicina Integrata Economia e Ricerca, con l'intervento dell'Avv. Paolo Vinci dal titolo "LE VITTIME DI REATO: REATO, DANNO E RISARCIMENTO".
L'Anno Accademico 2017/18 Unimeier si apre all'insegna della valorizzazione della tutela dei pazienti dell'errore medico e delle vittime (politraumatizzate e decedute) dei gravi sinistri stradali che provocano lesioni alla persona. Tutela che si concretizza nell'azione finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno degli aventi diritto, familiari e congiunti compresi, ovvero il congruo ristoro del pregiudizio subito. Focus del nuovo anno accademico sarà quindi la valutazione professionale ed istituzionale mirante alla reintegrazione del patrimonio delle persone danneggiate, al ristoro risarcitorio, al fine di riportarlo, in linea pratica e/o teorica, alla situazione in cui le stesse si sarebbero trovate se le lesioni non si fossero verificate. In buona sostanza, al risarcimento del danno alla persona in tutte le sue categorie risarcitorie, danno patrimoniale, da una parte, e non patrimoniale, dall'altra, biologico, morale ed esistenziale in prima linea. Questo per fare in modo che il ripristino fattuale e/o il ristoro economico della situazione precedente alla lesione personale possano essere, per quanto possibile, totali ed effettivi.
Quello del consenso informato è, sotto il profilo giuridico, sempre un argomento attuale, ancora non del tutto recepito dalla classe sanitaria. Nonostante sia stata finalmente emanata una legge in materia (la n. 219/2017) e la Suprema Corte di Cassazione sia stata recentemente molto chiara ed uniforme nelle sue pronunzie. Sulla materia, con l'ordinanza decisoria n. 39084/21, la Sesta Sezione civile della Suprema Corte ha pronunciato un importante ulteriore principio di diritto. Questa ordinanza ha un rilievo importante: afferma che non vi è necessità di consenso informato per differire un intervento già deciso ed approvato. In buona sostanza, il paziente non va di nuovo consultato. Laddove ci sia la necessità di rinviare l'operazione la decisione spetta esclusivamente al medico. Nel merito della vicenda, un paziente aveva citato in giudizio la Asl e il medico, difesi dall'Avv. Paolo Vinci, ritenendo che i due interventi ai quali si era sottoposto fossero stati eseguiti male, per via dei postumi e della mancata guarigione. La domanda era stata respinta perché parte attrice non aveva provato il nesso di causa tra i malesseri residuati e l'operato medico. Inoltre, secondo la Corte d'Appello di Milano, non è stata provata la rilevanza della mancata informazione circa il primo intervento. Ottenute due sentenze contrarie, l'attore ha denunciato, alla Corte di Cassazione, la violazione delle regole in tema di consenso informato: a suo dire, i giudici di merito avevano escluso la rilevanza all’acquisizione del consenso, ritenendo che il paziente non avesse provato cosa avrebbe deciso se fosse stato compiutamente informato. Secondo i Supremi Giudici, il motivo di impugnazione è infondato perché “postula che vi sia diritto a informazione per il differimento di un intervento: è atto, questo, che non implica trattamento sanitario, ma per l'appunto, un suo di'erimento. Né può dirsi che vi sia diritto di dare consenso alla non esecuzione del trattamento, ossia che, pur avendo prestato il paziente consenso per l'intervento debba poi essere nuovamente consultato se si rende necessario di'erirlo o non eseguirlo: si tratta infatti di una decisione, quest'ultima, la quale, anche ove dipenda da scelta terapeutiche, è rimessa alla scienza del medico. Il paziente può assentire o consentire a un trattamento sanitario ma non già pretendere che ne venga e'ettuato uno ove ritenuto non necessario dal medico. Né ha senso un consenso informato al differimento di un intervento già deciso e assentito”. La Suprema Corte ha, quindi, posto definitivamente una pietra tombale sulla vicenda e sulla questione di diritto, divenuta oramai invalicabile.
In qualità di Segretario Nazionale della Società italiana Dermatologia Legale e Forense (SIDeLF), l'Avv. Paolo Vinci è intervenuto nel corso del 1° Congresso Nazionale Online AIDA, relazionando su "La difesa dei medici in prima linea contro il Covid-19".
Dopo i Congressi AIDA di Bari 2007, Riccione 2008, Trieste 2009, Torino 2010, Taormina 2011, Villasimius 2012, Roma 2017 e Riccione 2018, la partecipazione anche al primo importante evento telematico organizzato da AIDA. Continuità ed evoluzione di una storia senza fine.
Alcune interviste rilasciate alle testate giornalistiche più importanti per valorizzare l'esigenza di tutelare coloro che si occupano della salute dei pazienti, quasi sempre senza mezzi ne' strumenti adeguati.
Tra la Legge n.194/1978 ( Interruzione volontaria della gravidanza) e la Legge n.40/2004 ( Procreazione medicalmente assistita)
- Lo statuto giuridico dell’embrione e i diritti del concepito - La legge n. 194/1978: disciplina normativa ed evoluzione giurisprudenziale - Il danno da nascita indesiderata - La legge n. 40/2004: disciplina normativa ed evoluzione giurisprudenziale
Orientamenti giurisprudenziali di merito: Tribunale di Milano Tribunale di Verona Tribunale di Venezia Tribunale di Benevento Tribunale di Foggia Tribunale di Lecce Tribunale di Marsala Tribunale di Bergamo Tribunale di Lodi Tribunale di Brescia Tribunale di Roma
Il video della rubrica ViviSalute In-Forma, iniziativa divulgativa promossa dall'Università Unimeier di Milano, andato in onda su Canale Italia (tasto 84 del digitale terrestre).
Il tema trattato è stato quello dei gravi sinistri stradali e del risarcimento del danno delle persone politraumatizzate
Durante la puntata, l'Avvocato Vinci ha intervistato il Dr. Marcello Polo, assicuratore Axa, ed il Dr. Giuseppe Basile, ortopedico e medico legale.
L'Avv. Vinci intervistato sul risarcimento del danno nell'ambito della vicenda della donna di Bari che avrebbe fatto investire il genero per intascare i soldi dell'assicurazione.
La responsabilità dello psichiatra e il consenso informato La responsabilità del medico in équipe Il danno da nascita indesiderata Gli aspetti penali della responsabilità medica Gli aspetti processuali della responsabilità medica
PAOLO VINCI IRENE VINCI Revelino Editore Pag. 338 ISBN 978-88-32149-35-7
Per un sortilegio del destino, il 12 agosto 2007 il Dr. Giuseppe Geraci, fondatore della Unità Emodinamica del Policlinica di Modena, avvertiva un malessere che lo costringeva a chiamare il “118” mentre era in vacanza nella sua terra di origine, la Sicilia. Giunto all’Ospedale Cervello di Palermo, veniva sottoposto all’intervento di angioplastica coronarica primaria durante la quale veniva perforato un vaso coronarico periferico, con conseguente infusione ematica nel pericardio. La perforazione non veniva individuata dai sanitari e, nelle ore successive, la situazione precipitava senza che nessuno, presso la Struttura, avesse contezza o prendesse provvedimenti. Veniva, quindi, trasferito d’urgenza al Centro ISMETT di Palermo, dove i sanitari scoprivano la causa e cercavano disperatamente di porvi rimedio. Invano, perché, il giorno 25 settembre 2007, il Dr. Geraci decedeva per insufficienza multiorgano cagionata dal tamponamento cardiaco in seguito alla perforazione, appunto non individuata tempestivamente. Decedeva sotto gli occhi del giovanissimo figliolo Enrico, allora quattordicenne, straziato e distrutto dal dolore e dalle clamorose modalità dell’accaduto. Iniziava un lungo percorso giudiziario che si snodava attraverso una Sentenza del G.U.P. di Palermo del 2009 che assolveva i sanitari imputati; sentenza ribaltata nel 2010. Il tutto poi giungeva alla Suprema Corte di Cassazione Penale che con sentenza n. 741 del 2012, depositata il 10 agosto 2012, annullava, cassando e rinviando al Giudice civile competente per valore, essendoci elementi chiari di responsabilità civilmente addebitabile ai sanitari. L’Avv. Paolo Vinci prendeva in carico la vicenda civile per mandato della vedova Dr.ssa Loretta Governatori, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sul figlio, allora minorenne. Venivano “spazzate via” le difficoltà ambientali di un giudizio radicato a Palermo grazie alla solerzia dei Magistrati civili di quel Tribunale, che accoglievano la richiesta del legale di ottenere una consulenza medica d’ufficio, disposta nel 2016. Dalla stessa emergeva la responsabilità civile dell’Ospedale Cervello per colpa dei medici autori della improvvida perforazione nel corso dell’intervento. In data 4 ottobre 2017, il Giudice, di sua iniziativa, ha emesso un provvedimento con il quale ha invitato le parti a transigere secondo un criterio da lui stesso ritenuto equo, disponendo la somma complessiva di euro 500mila, a carico dell’Ospedale Cervello. Quale condizione necessaria ai fini del perfezionamento della definizione, l’Avv. Paolo Vinci ha preteso che il pagamento avvenisse entro la data del 28 febbraio 2018. In data 27 febbraio, l’Ospedale Cervello ha provveduto al pagamento. La questione, dopo un lungo e complesso iter penale e civile, durato 10 anni, è stata definitivamente risolta.